statuto
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA BIPOLARI
ART. 1 Denominazione e Sede
È costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata
“ASSOCIAZIONE ITALIANA BIPOLARI”
e in forma abbreviata
“AIBP”
L’Associazione AIBP ha sede in Milano, Corso Vercelli 57.
Potranno essere istituite sedi secondarie e filiali con delibera assembleare.
ART. 2 Struttura – Associati
L’Associazione AIBP è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto
dei valori sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Convenzione Europea
sui Diritti dell’Uomo e dalla Costituzione Italiana.
Possono far parte dell’Associazione le persone attive, a qualsiasi titolo, in attività scientifiche,
didattiche, diagnostiche, terapeutiche nel campo della salute mentale e neuroscienze, nonché le
persone interessate a partecipare ad attività di volontariato, corsi, conferenze, dibattiti, forum,
eventi divulgativi e pubblicazioni nel suddetto campo con particolare riguardo al disturbo
bipolare.
Possono inoltre far parte dell’Associazione persone ed enti pubblici e privati che intendano
sostenere le attività dell’Associazione.
Il giudizio sull’ammissione spetta al Consiglio Direttivo, al quale va proposta la domanda di
candidatura. Gli associati accettano il presente Statuto e versano la quota associativa.
L’Associazione AIBP è un’associazione culturale, di ricerca, di formazione e di assistenza alla
persona, restando esclusa qualsiasi prestazione medica o riservata agli iscritti ad albi professionali.
L’Associazione AIBP ha struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo.
L’Associazione AIBP è un ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire
agli associati utili o avanzi di gestione.
Gli associati hanno diritto di voto singolo per approvazione e modifica di statuto e per nomina
degli organi direttivi e approvazione del rendiconto.
Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso di spese documentate e autorizzate
nell’interesse dell’Associazione.
ART. 3 Durata ed esercizio
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’esercizio dell’Associazione è annuale dal giorno 1 luglio al 30 giugno di ogni anno.
ART. 4 Finalità
L’Associazione AIBP è un’associazione culturale, di ricerca, di formazione e di assistenza alla
persona, restando esclusa qualsiasi prestazione medica o riservata agli iscritti ad albi professionali.
L’Associazione AIBP svolge attività in favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel
pieno rispetto della libertà, dignità e diritti degli associati.
Finalità generali dell’Associazione sono:
1. rappresentare, proteggere e supportare le persone affette da disturbo bipolare e i loro cari
a livello nazionale;
2. raccogliere e divulgare informazioni affidabili e imparziali sul disturbo bipolare e sulle
migliori pratiche di cura;
3. promuovere attività di conoscenza e ricerca sul disturbo bipolare, diffondere la cultura
della salute mentale e del rispetto e necessità di aiuto di chi è affetto da disturbi mentali,
organizzando attività di volontariato, corsi, conferenze, dibattiti, forum, eventi divulgativi,
siti web, pagine social e pubblicazioni riguardo al disturbo bipolare;
4. collaborare con istituti pubblici e privati, anche scolastici e università italiane ed estere nel
campo della salute mentale ed in particolare del disturbo bipolare;
5. sviluppare e mantenere un network di supporto attraverso gruppi di sostegno, seminari
ed eventi per aiutare persone affette da disturbo bipolare e loro cari, incentivando la
partecipazione attiva degli associati e di qualsiasi interessato impegnandosi per la
trasparenza e la collaborazione anche attraverso l’uso di feedback anonimo e sondaggi;
6. mantenere un impegno a combattere qualsiasi forma di discriminazione e stigma associati
alla malattia bipolare attraverso la diffusione della consapevolezza e dell’educazione
pubblica, promuovendo all’occorrenza manifestazioni divulgative, petizioni e azioni legali
a tutela degli interessi di persone affette da disturbo bipolare che abbiano subito ingiustizie
collegate al loro stato di salute mentale e in genere promuovere azioni di tutela degli
interessi collettivi, relativi alle proprie finalità associative.
ART. 5 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: – l’Assemblea degli associati
– il Consiglio Direttivo – il Presidente – il Revisore dei Conti
ART. 6 Assemblea degli Associati
L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo a mezzo
comunicazione per posta elettronica agli associati almeno 5 giorni prima della data fissata.
L’Assemblea dovrà inoltre essere convocata entro 20 giorni dalla relativa richiesta scritta fatta al
Consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati, e comunque da non meno di tre associati.
L’Assemblea è formata da tutti gli iscritti all’Associazione ed è presieduta dal Presidente o da altra
persona designata dagli intervenuti.
L’Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti anche in caso di modifica
dello Statuto.
Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza
degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
L’avviso di comunicazione deve indicare gli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno per deliberare sulle seguenti
materie:
a) indirizzi generali dell’Associazione;
b) approvazione del bilancio annuale consuntivo e di eventuale bilancio preventivo;
c) misura della quota associativa annuale;
d) nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;
e) ogni argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo;
f) approvazione dei Regolamenti interni eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo;
g) modificazione dello statuto sociale.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, in sua assenza da un associato nominato
dall’Assemblea stessa prima dell’inizio dei lavori.
Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
nominato dal Consiglio Direttivo.
ART. 7 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ed un massimo di sette membri, tra i
quali il Presidente, eletti dall’Assemblea.
Sono eleggibili nel Consiglio Direttivo persone con conoscenza del disturbo bipolare.
La durata delle cariche dei singoli Consiglieri è determinata dall’Assemblea al momento della
nomina, da uno a tre anni, e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con
riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell’Assemblea.
Può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo anche il Revisore dei Conti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente
lo ritenga opportuno o quando lo richieda uno dei suoi membri.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in conferenza telefonica o in videoconferenza.
Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più tesorieri e un segretario verbalizzante.
Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere anche adottate tramite consultazione scritta,
anche a mezzo posta elettronica.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) nominare, se non nominato dall’Assemblea, e revocare il Presidente ed eventualmente il
Vicepresidente determinandone attribuzioni e poteri di rappresentanza con firma singola o
congiunta;
b) curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea;
c) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
d) elaborare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale; tutte le entrate e le uscite
devono essere rendicontate in forma analitica;
e) convocare l’Assemblea;
f) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione degli associati;
g) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l’apertura di
conti correnti con istituti bancari e postali;
h) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione delle attività dell’Associazione non
riservati all’Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto;
i) proporre regolamenti interni all’Associazione;
j) svolgere ogni pratica amministrativa nell’interesse dell’Associazione.
Poteri speciali per la firma di singoli atti o per quanto riguarda i rapporti con le banche possono
essere attribuiti eventualmente a singoli Consiglieri o altri associati.
ART. 8 Presidente
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell’Associazione ed è nominato dall’Assemblea o
dal Consiglio Direttivo. La carica dura un anno ed è rieleggibile.
Il Vice-Presidente, se nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del Presidente in caso
di sua assenza o impedimento.
ART. 9 Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea e può anche non essere associato.
Spetta al Revisore controllare almeno annualmente la contabilità, i contratti e tutti i documenti
dell’Associazione.
Il Revisore può compiere ispezioni e controlli redigendo apposita relazione all’Assemblea.
ART. 10 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito – dalle quote annuali di adesione, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle
donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti; – dalle entrate derivanti da attività economiche connesse o affini a quelle statutarie, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali dell’Associazione; – dai fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di
beni di modico valore; – da ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente
destinato ad incremento del patrimonio.
Per le entrate destinate a specifiche finalità sussiste un vincolo di destinazione. In caso di
eccedenze, l’associato organizzatore dell’evento, in accordo con il Consiglio Direttivo, dispone
una nuova destinazione conforme alle finalità dell’Associazione.
ART. 11 Esercizio Sociale – Bilancio
L’esercizio sociale inizia il 1 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.
Il primo esercizio sociale terminerà il 30 giugno 2024.
ART. 12 Scioglimento e Liquidazione
L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento dell’Associazione,
in prima convocazione con la presenza di due terzi degli associati, in seconda convocazione con
qualsiasi numero degli associati.
La deliberazione è adottata tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole
dei 2/3 dei presenti.
Le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni
passività, vanno devolute ad enti ed organismi che svolgono attività non a scopo di lucro e
possibilmente con finalità analoghe all’Associazione.
ART. 13 Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
Milano, 7 maggio 2023
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